Tel: 0773.48.80.79
viale XXIV Maggio 72 - 04100 Latina (LT)
Email: info@bluimmobiliarelatina.it

Il deposito prezzo dal Notaio


Le nuove norme, contenute nei commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della legge sulla concorrenza disciplinano la corresponsione di somme al notaio con finalità di deposito. La normativa sostanzialmente regola alcuni principi:

- il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale depositare il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento di imposte;

-il notaio non può lucrare interessi e non può utilizzare quel denaro per altre finalità se non per il pagamento di imposte;

- sullo stesso conto devranno essere depositate anche tutte le somme che il notaio sia incaricato di custodire;

- il predetto conto corrente è impignorabile dai creditori personali del notaio

- qualora una delle due parti lo richieda, il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la trascrizione ai fini della pubblicità immobiliare con la quale si ha la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, ecc.;

Tale normativa potrebbe si garantire le parti ma è altrettanto garantito che influirà sull'andamento delle vendite immobiliari. Per questo motivo gli operatori del settore, notai compresi, dovranno evidenziare e mettere in rilievo l'opportunità della derogabilità pattizia di questa normativa in sede di trattativa.

In realtà il deposito prezzo si poteva fare anche prima della legge 124, ma non si è mai fatto perché nessun venditore l’avrebbe consentito vista la complessità di poter effettuare vendite "concatenate" (il venditore che vende il suo immobile per riacquistarne un altro) ed anche oggi ci troviamo nuovamente a dover affrontare lo stesso problema.

 

Blu immobiliare

Latina, 13/09/2017